PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola).

      1. È istituito il Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola, registrato nella lista dei prodotti a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, e successive modificazioni, di seguito denominato «Museo», con sede nel comune di Novara.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola;

          b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

          c) promuovere iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

          d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni delle aree di coltivazione e di produzione;

 

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          e) promuovere ricerche e studi sulle caratteristiche organolettiche, sulle tecniche di produzione e sulle tradizioni popolari legate alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola;

          f) organizzare itinerari turistici, culturali e gastronomici entro i territori ad alta vocazione nella coltivazione del riso e nella produzione del formaggio gorgonzola, caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative.

Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Novara è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da sette membri di cui:

          a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) due rappresentanti indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni Piemonte e Lombardia;

          d) un rappresentante indicato d'intesa dalle province interessate dalle coltivazioni e dalle produzioni;

          e) un rappresentante del comune di Novara;

          f) un rappresentante nominato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle aree di coltivazione e di produzione interessate.

 

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      4. I membri del consiglio di amministrazione del Museo devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore agricolo e alimentare, con particolare riguardo alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
      6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono delimitate le aree territoriali corrispondenti alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola, ai soli fini dell'individuazione dei soggetti titolari della designazione dei rappresentanti di cui alle lettere d) e f) del comma 3.

Art. 4.
(Risorse economiche).

      1. Il Museo provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, ed eventuali contributi di altri enti pubblici;

          b) eventuali proventi di gestione e altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali;

          c) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

          d) eventuali conferimenti di beni e di liberalità da parte di soggetti privati.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2007 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si

 

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provvede, quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e, quanto a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.