1. È istituito il Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola, registrato nella lista dei prodotti a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, e successive modificazioni, di seguito denominato «Museo», con sede nel comune di Novara.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;
c) promuovere iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni delle aree di coltivazione e di produzione;
e) promuovere ricerche e studi sulle caratteristiche organolettiche, sulle tecniche di produzione e sulle tradizioni popolari legate alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola;
f) organizzare itinerari turistici, culturali e gastronomici entro i territori ad alta vocazione nella coltivazione del riso e nella produzione del formaggio gorgonzola, caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative.
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Novara è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da sette membri di cui:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) due rappresentanti indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni Piemonte e Lombardia;
d) un rappresentante indicato d'intesa dalle province interessate dalle coltivazioni e dalle produzioni;
e) un rappresentante del comune di Novara;
f) un rappresentante nominato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle aree di coltivazione e di produzione interessate.
4. I membri del consiglio di amministrazione del Museo devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore agricolo e alimentare, con particolare riguardo alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono delimitate le aree territoriali corrispondenti alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola, ai soli fini dell'individuazione dei soggetti titolari della designazione dei rappresentanti di cui alle lettere d) e f) del comma 3.
1. Il Museo provvede ai suoi compiti con:
a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, ed eventuali contributi di altri enti pubblici;
b) eventuali proventi di gestione e altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali;
c) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) eventuali conferimenti di beni e di liberalità da parte di soggetti privati.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2007 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si